– L’unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella s’intende normalmente una pagina dattiloscritta di 25 righe e 60 battute per riga (cartella standard – 1500 battute).
– La traduzione deve essere commissionata con lettera di incarico o equivalente da cui risultino la somma dovuta nonché i termini di consegna e pagamento.
– Il traduttore deve poter prendere visione anticipatamente del testo da tradurre. L’originale deve essere consegnato al traduttore in forma leggibile e completa di eventuali tabelle, figure o grafici, eventualmente presenti nel testo. Se risulta disponibile documentazione sull’argomento, si prega di inviarla insieme al testo da tradurre come riferimento.
– In caso di documenti cartacei, la consegna e il ritiro sono a cura e spese del committente.
– Il traduttore è responsabile della segretezza dei documenti del committente e della loro salvaguardia finché sono in suo possesso.
– A norma della Direttiva 2000/35/CE, il pagamento del compenso pattuito avviene a ricevimento fattura o equivalente e comunque non oltre i 30 gg. dalla consegna, scaduto tale termine si applica la mora prevista dall’art.3.1 della direttiva.
– Nella fattura deve figurare la rivalsa del 4% a carico del committente, prevista per il contributo previdenziale ex. L.662/96 art.1 c.212.
– Per lavori di entità consistente, viene riconosciuta al traduttore la corresponsione di un acconto sul compenso pattuito.
– Se impossibilitato ad eseguire il lavoro per cause di forza maggiore sopravvenute e documentate, il traduttore può rinunciare all’incarico senza essere tenuto ad alcun risarcimento.
– Per incarichi conferiti e successivamente revocati è dovuta al traduttore una penale di cancellazione pari al 10% del compenso totale pattuito. La traduzione già eseguita è posta a disposizione del committente e deve essere interamente pagata.
– Eventuali reclami devono essere presentati entro e non oltre i 30 gg. dalla data di consegna.