Con provvedimento nr. 24663 del 19 Febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato al 1 Luglio l’entrata in vigore dell’obbligo di prelievo automatico del 20% sui bonifici dall’estero.
Infatti, con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 2 del DL n.167/90 modificato dalla legge 97/2013, qualsiasi bonifico estero percepito da una persona fisica sarebbe dovuto essere assoggettato dalla banca a una ritenuta del 20%. Questa notizia ha messo quindi in allarme i numerosi professionisti che ricevono abitualmente bonifici da clienti esteri senza considerare che tale ritenuta non sarebbe stata applicata sui compensi professionali. Ma come segnalare al proprio istituto di credito che i bonifici sono frutto di attività professionale?
E così viene predisposta una certificazione da rilasciare alla banca per dichiarare di non essere assoggettati alle ritenute.
Ma poi lo scorso 19 febbraio, l’ufficio stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia il dietrofront:
“Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data odierna un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari.”
Come sospensione? Quindi è solo questione di tempo? Pare di no perché sempre nello stesso comunicato si dichiara:
“Contestualmente al provvedimento di sospensione degli effetti della norma, è stata predisposta, per le valutazioni del prossimo Governo – nell’ambito del disegno di legge concernente disposizioni per l’attuazione dell’accordo IGA con gli USA e per l’implementazione del Common Reporting Standard – una norma di abrogazione della ritenuta di cui sopra, ai fini di semplificazione”.
Come spesso avviene in Italia…tanto rumore per nulla!