In queste settimane di discussioni e polemiche molto accese è stata più volte citata la famosa direttiva europea 2000/35/CE, in particolare in relazione ad un’ipotetica illegittimità delle condizioni di pagamento (apparentemente) proposte dal Ministero, mi pare 90 gg d.f.
Come molti di voi ho pensato che se la direttiva europea stabilisce che i pagamenti devono avvenire entro 30 giorni e lo stato italiano paga a 90 giorni…beh, di certo c’è qualcosa che non va…
Però…se andiamo a leggere la direttiva, per quanto in alcuni punti sembri un po’ fumosa, mi pare che ne abbiamo tutti travisato il senso.
Prima di tutto la direttiva è relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e non parla espressamente dei termini di pagamento. E’ anche vero che tira in ballo i famosi 30 giorni (“trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento,”) ma attenzione SOLO se “data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto”.
Quindi applicandolo al nostro caso, il nostro contratto sono gli accordi con il cliente (esplicitati in fattura) e se abbiamo concordato il pagamento a 60 gg. non possiamo certo dire che questo sia contro la direttiva europea. Certo è però che se il pagamento non viene ricevuto al 61 giorno abbiamo diritto agli interessi (gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;)…
In base alla mia esperienza e a quelle lette su internet purtroppo la direttiva trova scarsa applicazione nel mondo reale, ma rappresenta comunque uno strumento a nostro favore. I termini di pagamento invece sono frutto di una nostra contrattazione col cliente…non possiamo
lamentarci se ci pagano al 35° giorno se le condizioni concordate sono a 60 gg, ma se ci pagano al 61° direi proprio di sì.